Convivenze di fatto

Ultima modifica 29 marzo 2023

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118) riguardante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“ (cosiddetta Legge Cirinnà).

Le convivenze di fatto riguardano sia coppie omosessuali che eterosessuali unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, con l'istituzione della convivenza di fatto i conviventi acquistano particolari diritti (link).

La convivenza di fatto dichiarata dagli interessati può anche essere disciplinata da un contratto redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.

Modalità, termini e conferma della costituzione

Per la costituzione della convivenza di fatto i due conviventi, contestualmente anche alla dichiarazione di residenza, dovranno presentare il modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto e corredato dai propri documenti di identità nelle seguenti modalità:

    1. Personalmente, previo appuntamento, presso l'Ufficio dei Servizi Demografici
    2. Per raccomandata indirizata a “Comune di Scarlino – Ufficio dei Servizi Demografici via Martiri d'Istia n. 1 – 58020 Scarlino (GR);
    3. In via telematica all'indirizzo email demografici@comune.scarlino.gr.it o via PEC all'indirizzo comunediscarlino.protocollo@legalmail.it (purchè il domicilio certificato sia di uno dei due dichiaranti) allegando la copia dei documenti di identità dei dichiaranti

Il termine di conclusione del procedimento è di due giorni lavorativi conseguenti il ricevimento dell'istanza, entro i successivi 45 giorni verranno verificati d'Ufficio, con l'ausilio del corpo di Polizia Municipale, la sussistenza dei requisiti e la veridicità delle dichiarazioni rese.

La costituzione della convivenza di fatto produce effetti giuridici immediati, tuttavia la costituzione è subordinata ad una condizione di validità e conferma accertata con provvedimento dell'Ufficiale di Anagrafe.

Su richiesta, a seguito della conclusione, l'Ufficiale di Anagrafe può rilasciare un certificato attestante l'esistenza della convivenza.

 

Recesso e risoluzione

La convivenza di fatto può essere sciolta in qualsiasi momento, in caso sia venuto meno il legame affettivo, presentando debita dichiarazione con le medesime modalità di cui sopra in caso di accordo delle parti o recesso unilaterale la stessa dovrà essere redatta nelle forme dell'atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato.

In caso di matrimonio dei contraenti, morte di una delle due parti, cessazione della coabitazione, la convivenza verrà risolta d'Ufficio.

La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempre ché si costituisca un unico stato di famiglia nella medesima abitazione. In questo caso, però, la convivenza di fatto dovrà essere tempestivamente comunicata al nuovo Comune di residenza.

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