Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

Ultima modifica 29 marzo 2023

L'autocertificazione o "dichiarazione sostitutiva di certificazione", e la dichiarazione sistitutiva di atto di notorietà, è una semplice dichiarazione che sostituisce alcuni certificati rappresentando cioè la possibilità per il cittadino di fornire le stesse notizie presenti in un registro pubblico in modo più semplice e con meno oneri.

È possibile autocertificare stati, fatti e qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato e anche di altre persone di cui l'interessato abbia informazione (ad es. essere erede, essere proprietario o affittuario di un appartamento, il proprio stato di servizio, la conformità all'originale della copia di un documento, etc.).

Possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva i cittadini maggiorenni dell'Unione Europea con le stesse modalità previste per gli italiani e gli stranieri extracomunitari limitatamente a fatti, stati e qualità personali certificabili in Italia.

Può essere presentata alle Pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici e privati che lo consentono (gli enti, gli istituti e i soggetti privati come banche, assicurazioni, datori di lavoro ecc. hanno facoltà o meno di accettarla).

Il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Se dal controllo effettuato emerge che il contenuto della dichiarazione non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.

Se un dipendente di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblici servizi non accetta l'autocertificazione commette violazione dei doveri d'ufficio e può essere segnalato all'Amministrazione di appartenenza per le relative sanzioni.

Cosa autocertificare

Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni gli stati, qualità personali e fatti compresi nelle casistiche di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 con la stessa validità del certificato che sostituisce.

L'autocertificazione può riguardare anche dati storici, cioè relativi a dati riferiti a un momento diverso dall'attuale.

Cosa NON autocertificare

    • i certificati medici, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti
    • atti all'autorità giudiziaria (Giudici di pace, Tribunali, Corti d'Appello) in procedimenti giurisdizionali

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Fatte salve le eccezioni preveiste per legge, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti, non espressamente indicati nell'art. 46 per le autocertificazioni, sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Le dichiarazioni sostitutive rivolte ai privati o ad un ente pubblico per ottenere la riscossione di benefici economici da parte di terzi prevedono l'autentica della firma del sottoscrittore.

 

Modulistica


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot