Dichiarazioni di nascita

Ultima modifica 4 aprile 2023

La dichiarazione di nascita deve essere resa verbalmente entro 10 giorni successivi all'evento producendo in originale il certificato sanitario di "attestazione di nascita", documento formato dopo il parto dal medico o dall'ostetrico che ha assistito e quindi consegnato alla puerpera.

Chi può dichiarare e dove la nascita di un figlio

La dichiarazione di nascita è resa normalmente da uno dei genitori nel caso in cui siano coniugati (filiazion legittima) o da entrambi i genitori se non coniugati (filiazione naturale).

In casi particolari può essere resa da:

    • un procuratore speciale del/i genitore/i;
    • medico od ostetrico che ha assistito al parto;
    • altra persona che ha assistito al parto.

 

La dichiarazione di nascita può essere resa:

    • Comune di residenza di entrambi i genitori;
    • Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune;
    • Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune.
    • Presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dall'evento (se il terzo giorno è festivo la denuncia può essere fatta anche il giorno successivo).

 

Dichiarazione tardiva

Si ha una dichiarazione di nascita tardiva quando la stessa viene resa successivamente ai 10 giorni previsti dalla legge.

Il dichiarante dovrà comunque presetare la stessa documentazione allegando ad essa motivazione scritta delle casuse del ritardo che saranno riportate nel corpo dell'atto di nascita, sarà poi data comunicazione alla Procura della Repubblica del fatto, che convaliderà l’atto con propria sentenza. Fino all'emissione di tale sentenza, l'ufficio non può rilasciare alcun tipo di certificato relativo al minore.

Scelta del Nome e Cognome

I soggetti preposti in fase di dichiarazione dovranno espressamente informare l'Ufficiale di Stato Civile del Nome da voler dare all'infante specificando altresì il cognome che avrà, in caso di mancata esplicita dichiarazione per legge verrà assegnato il cognome paterno ed il cognome materno.

Riconoscimento fuori dal matrimonio o successivo

Il figlio concepito da genitori non sposati può essere riconosciuto anche prima della nascita ("riconoscimento del nascituro")

    • dalla sola madre;
    • contestualmente da entrambi i genitori;
    • dal padre, ma solamente dopo il riconoscimento della madre e previo consenso della stessa;

Il riconoscimento del figlio nascituro si effettua mediante una dichiarazione da rendere davanti all’Ufficiale di Stato Civile oppure in un atto pubblico ricevuto da un notaio o in un testamento

Il genitore che non ha riconosciuto il figlio alla nascita può avanzare richiesta all'Ufficiale di Stato civile, previo consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo se il figlio è minore di 14 anni, oppure con l'assenso del figlio se questi è maggiore di 14 anni.

Il consenso dell'altro genitore è acquisito con apposito atto direttamente dall'Ufficiale di Stato civile.

 

Nato in Italia da cittadini stranieri

Per i nati in Italia da cittadini stranieri la prassi per la registrazione della nascita è la medesima, il nome ed il cognome possono essere attribuiti secondo la legge dello stato di appartenenza, la cittadinanza viene conferita al momento del'iscrizione anagrafica sempre secondo la legge dello Stato di appartenenza.

Le condizioni per il riconoscimento sono disciplinate dalla legge dello stato di appartenenza.

Nel caso in cui i genitori abbiano due nazionalità diverse, a norma dell'art. 35 del D.P.R. 396/2000, deve essere prodotta una attestazione consolare, autodichiarata dalla madre e richiesta al consolato di riferimento dal padre.

A seguito della redazione dell’atto di nascita, il bambino viene iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di residenza dei genitori, con i dati risultanti dall’atto di nascita su cui non è riportata la cittadinanza del bambino.

La cittadinanza del bambino nell’Anagrafe della Popolazione Residente sarà pertanto indicata come “NON DOCUMENTATA”, in quanto, sulla base di quanto stabilito dai commi 2 e 2 bis, art. 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, gli stati, fatti e qualità personali, tra cui la cittadinanza di appartenenza, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, ovvero tramite passaporto o documento equipollente, certificato di nascita o attestazione rilasciata dall’autorità consolare straniera.

Tali documenti devono essere tradotti in lingua italiana ed essere in regola con le norme sulla legalizzazione (VEDI SCHEDA LEGALIZZAZIONE E TRADUZIONE).

Pertanto, la cittadinanza del bambino sarà riportata negli archivi anagrafici dopo che sarà stata presentata al Comune la documentazione prima descritta. Fino ad allora,non sarà quindi possibile certificare tale dato sulle attestazioni anagrafiche. Non sarà inoltre possibile il rilascio della carta d'identità elettronica.

 

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