Matrimoni ed unioni civili

Ultima modifica 18 settembre 2023

Per la celebrazione dei matrimoni od unioni civili nel Comune di Scarlino, relativi luoghi modalità e tariffe, si rimanda alla visione del regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30-12-2022.
A seguito della conclusione della procedura di rinnovo e di nuova istituzione delle case comunali quali Uffici separati dello Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili sono stati individuati quali siti esterni, di cui all'aggiornato allegato A del regolamento:
- Cala Felice Beach Club
- Podere la Cianella
- Agriturismo Campo Valerio
- Yacht Club marina di Scarlino" 

Cittadini italiani residenti in Italia

Per poter celebrare un matrimonio civile, o religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di pubblicazioni presso il Comune dove almeno uno dei coniugi è residente assolvendo l'imposta di bollo pari ad €16,00.

Una volta acquisita da parte dell'Ufficio tutta la documentazione necessaria, le pubblicazioni sono inserite nell'albo on line sul sito istituzionale per 8 giorni. Dopo ulteriori 4 giorni per le eventuali opposizioni, il matrimonio potrà essere celebrato entro il termine massimo di 180 giorni.

In caso di volontà da parte dei nubendi di celebrare il proprio matrimonio fuori dal proprio comune di residenza sarà necessario specificare all'Ufficiale dello Stato Civile proposto alle pubblicazioni il comune di celebrazione così da permettere la corretta trasmissione del nulla osta alla celebrazione.

Documentazione occorrente

Per poter procedere alla celebrazione del matrimonio o unione civile i nubendi dovranno presentare:

    • modulo per la richiesta di celebrazione del matrimonio corredata dai propri documenti di identità
    • modulo di scelta del regime patrimoniale da applicare al matrimonio
    • documenti di identità dei testimoni scelti (uno per nubendo)
    • eventuale modulo di richiesta per la delega alla celebrazione di persona scelta dai nubendi e conseguentemente richiesta al rilascio della delega alla celebrazione della persona designata

Casi Particolari

    • Autorizzazione del tribunale per i minorenni tra i 16 e i 18 anni di età;
    • Autorizzazione del Tribunale per gli sposi legati da vincoli di parentela e affinità;
    • Autorizzazione del giudice per le donne che hanno sciolto il vincolo di matrimonio precedente da meno di 300 giorni;
    • Decreto del tribunale in caso di concessione della riduzione dei termini delle pubblicazioni o di dispensa;

Pubblicazioni di matrimonio per A.I.R.E o cittadini italiani che vogliono sposarsi al'estero

Per gli italiani residenti all’estero che desiderano contrarre matrimonio in Italia le pubblicazioni di matrimonio devono essere richieste alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana dove risultano iscritti. La Rappresentanza consolare, una volta eseguite le pubblicazioni, delega alla celebrazione il Comune italiano che avranno indicato (ai sensi dell’art. 109 del c.c.).

I cittadini italiani che si sposano all’estero non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che le stesse non siano richieste dalla normativa straniera. Per sposarsi in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 1980, sarà richiesto di produrre un “certificato di capacità matrimoniale” esente da legalizzazione e traduzione e rilasciato dal comune di residenza.

Il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.

Pubblicazioni di matrimonio cittadini stranieri residenti in italia

Presentare obbligatoriamente il “nulla osta al matrimonio” (ai sensi dell’art. 116 del c.c.) rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui siete cittadini, debitamente legalizzato e tradotto in italiano oppure il “certificato di capacità matrimoniale” se siete cittadini di uno dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980.

Matrimonio cittadini stranieri residenti all'estero

Se i nubendi sono entrambi stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, anzichè richiedere le Pubblicazioni di matrimonio, dovranno sottoscrivere un verbale nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione, nè altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86, 87 e 88 del Codice Civile. Il Verbale viene sottoscritto, previo appuntamento con l'Ufficio dello Stato Civile, almeno tre giorni prima del matrimonio presentando i documenti necessari.

I cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana dovranno essere assistiti, sia per la dichiarazione di assenza di impedimenti, sia durante la celebrazione del matrimonio stesso, da un interprete che conosca bene la lingua italiana, il quale dovrà prestare giuramento davanti all’Ufficiale dello Stato Civile di bene e fedelmente adempiere all’incarico che gli viene affidato.

La presenza dell’interprete è necessaria anche qualora siano i testimoni a non conoscere la lingua italiana. L'interprete non viene fornito dal Comune.

Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato ai sensi dell’art. 116 del codice civile dalla competente Autorità del Paese d’origine:

    • Ambasciata/Consolato di appartenenza in Italia la cui firma deve essere legalizzata presso la Prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l’esenzione
    • da un competente ufficio presso lo Stato di appartenenza e che dovrà essere tradotto e legalizzato dalle competenti Autorità Consolari italiana in luogo o apostillati dagli organi preposti dai paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja. Se la traduzione viene fatta all’estero anche la firma del traduttore deve essere legalizzata.

Dal nulla osta deve risultare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e devono essere chiaramente indicati: nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, stato civile e generalità dei genitori (se non sono indicate necessita atto di nascita legalizzato e tradotto o estratto di nascita su modello plurilingue) . Per la donna divorziata, vedova o matrimonio nullo occorre la data di scioglimento del matrimonio.

Documentazione occorrente

  • Passaporto di entrambi i nubendi edei testimoni scelti se stranieri
  • Nulla-osta al matrimonio o certificazione sostitutiva del nulla-osta prevista da apposite convenzioni/accordi tra Stati
  • Copia del documento dell'interprete (se necessario)

Si ricorda che tutti i documenti devono essere prodotti in originale con debita traduzione e legalizzazione ovvero prodotti su modello prulingue previsto dalle apposite convenzioni.

Casi particolari

  • Cittadini statunitensi:

Atto di notorietà nel quale deve essere indicato che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza con due testimoni, redatto davanti all’Autorità italiana competente: Console Italiano all’Estero, o presso un Notaio in USA purché il documento venga apostillato o, se in Italia, in Tribunale;

Dichiarazione giurata davanti al Console degli Stati Uniti d’America in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura.

  • Cittadino australiano:

Stessa documentazione del cittadino statunitense ma con quattro testimoni presenti all’atto di notorietà e con la facoltà di redigerlo davanti all’Ufficiale di Stato Civile.

    • Cittadini di Austria, Germania, Rep. Moldova e Svizzera, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna e Turchia

Certificato di capacità matrimoniale rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza nello Stato di origine (esente da legalizzazione) accompagnato da un estratto di nascita con maternità e paternità su modello plurilingue o regolarmente tradotto.

  • Cittadini di Norvegia, Polonia, Svezia

- Norvegia e Svezia: Nulla Osta rilasciato dal comune di residenza legalizzato con apostille e legalizzazione della firma del traduttore se tradotto nello Stato

- Polonia: Nulla Osta del comune di residenza esente da legalizzazione, se tradotto nello Stato deve essere legalizata la firma del traduttore

    • Cittadini britannici

Certificato di non impedimento rilasciato dall’autorità locale del paese di provenienza, apostillato e debitamente tradotto

Dichiarazione giurata bilingue, legalizzata, resa dagli interessati presso un avvocato o un notaio britannici.

In alternativa rivolgersi al Consolato del Regno Unito per ottenere il nulla osta consolare

Unioni Civili

Due persone maggiorenni, dello stesso sesso, possono chiedere congiuntamente, all’Ufficio di Stato Civile di un comune di loro scelta, la costituzione di un’unione civile. La procedura si articola in diversi momenti:

    • richiesta di unione formalizzata con un processo verbale
    • costituzione dell'unione iscritta in un atto di stato civile

Tra la richiesta e la costituzione dell'unione civile decorrono almeno 30 giorni o un termine inferiore se le verifiche dell'ufficiale di stato civile sono completate prima di tale termine e ne abbia dato comunicazione alle parti.

Documentazione occorrente

Per poter procedere alla celebrzione del matrimonio o unione civile i nubendi dovranno presentare oltre ad una marca da bollo da e 16,00:

    • modulo per la richiesta di costituzione dell'unione corredata dai propri documenti di identità
    • modulo di scelta del regime patrimoniale da applicare all'unione
    • eventuale scelta del cognome comune
    • documenti di identità dei testimoni scelti (uno per nubendo)
    • eventuale modulo di richiesta per la delega alla celebrazione di persona scelta dai nubendi e conseguentemente richiesta al rilascio della delega alla celebrazione della persona designata

Per i cittadini stranieri è necessario presentare il nulla osta all’unione civile rilasciato dall’Autorità competente del proprio Paese, debitamente tradotto e legalizzato. Qualora la legge dello Stato di cui è cittadino, non riconosca l’istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo o ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (art.32 ter comma 2 della Legge 218/1995, cosi come modificato dal Decreto Legislativo n. 7/2017).

 

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