Cittadinanza Italiana
Ultima modifica 29 marzo 2023
Lo straniero maggiorenne regolarmente soggiornante in italia può richiedere la concesisone della cittadinanza italiana per matrimonio o per residenza presentando apposita istanza mediante procedura informatizzata messa a disposizione dal Ministero dell'Interno all'indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm previo pagamento del contributo previsto di € 250, in fase di trasmissione alla domanda dovranno essere allegati oltre che ai documenti di riconoscimento anche gli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale).
Gli utenti in possesso dell'identità digitale certificata SPID non saranno più convocati presso la Prefettura per l'identificazione, nonché per i controlli della documentazione a corredo dell'istanza online.
La documentazione in originale dovrà in ogni caso essere conservata a cura dell'utente fino al termine del procedimento ed esibita, se richiesto, in qualsiasi momento si rendesse necessario
Concessione cittadinanza per matrimonio
Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni, la cittadinanza italiana se risiede legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio o dopo tre anni se residente all'estero; i termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
Concessione cittadinanza per residenza
I cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, comma 1, la cittadinanza italiana che verrà concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e successivamente formalizzata previo giuramento dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del proprio comune di Residenza entro 6 mesi dalla data della notificazione del decreto stesso.
Può essere richiesta la cittadinanza per residenza se:
- nato in Italia e ivi residente legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
- figlio o nipote in linea retta di cittadini itlaiani per nascita, e residente legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
- maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e residente legalmente in Italia da almeno 5 anni successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b);
- è stato prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e si può presentare domanda alla competente autorità consolare) (art.9, c.1, lett.c);
- cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
- apolide o rifugiato e residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e);
- straniero e residente legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).
Giuramento per concessione cittadinanza
Entro sei mesi dalla data di notifica del Decreto di concessione della cittadinanza da parte della Prefettura, deve essere reso giuramento davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.
In caso di presenza di figli minori conviventi con il cittadino che acquista la cittadinanza italiana, con decreto del Sindaco anch'essi la acquistano.
Il giorno el giuramento dovrà essere presentata la seguente documentazione:
- Decreto in originale
- relata di notifica della Prefettura
- Documento di identità e permesso di soggiorno
- dichiarazione relativa alla presenza di figli minori
- Istanza per rendere il giuramento
Cittadinanza Iure Snguinis
I cittadini stranieri provenienti da tutti gli stati americani e dall’Australia con antenati italiani, residenti a Scarlino, possono fare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana purchè abbiano un avo nato ed emigrato all’estero dopo la costituzione dello Stato italiano.
Coloro che non sono residenti in nessun comune italiano devono fare la richiesta al consolato o all’ambasciata italiana all’estero indirizzando la stessa richiesta al Sindaco con la documentazione occorrente tradotta e legalizzata.
L'istanza per rendere giuramento, su cui apporre una marca da bollo da € 16,00, corredata dai documenti previsti nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1 dell'8 aprile 1991, deve essere presentata dall'interessato direttamente all'Ufficio di Stato Civile.
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