Dichiarazione anticipata di trattamento D.A.T.

Ultima modifica 29 marzo 2023

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le D.A.T., esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, consenso o rifiuto di accertamenti diagnostici o terapeutici, singoli trattamenti sanitari. Può in qualsiasi momento modificare, ritirare, revocare le D.A.T. presentate.

Il disponente può nominare una persona di fiducia detto “ fiduciario”, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il fiduciario deve essere persona maggiorenne e capace di intendere e volere. Affinché la nomina sia valida, il fiduciario deve accettare l'incarico, attraverso la sottoscrizione delle D.A.T. o con atto successivo, reso innanzi all'U.S.C. e che sarà allegato alle D.A.T..

Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente, ovvero l'incarico di fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina.

Le D.A.T. possono essere redatte per per atto pubblico notarile o per scrittura privata autenticata da un notaio ma anche per scrittura privata semplice, redatte in forma scritta e sottoscritte dinnanzi all'U.S.C del Comun di residenza e ad esso consegnate personalmente oppure consegnate personalmente presso le strutture sanitarie.

Informazioni util

Nelle D.A.T. può essere indicata una persona di fiducia (“fiduciario”) che faccia le veci del disponente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario può risultare dalla sottoscrizione della D.A.T. o con atto successivo che sarà allegato alla stessa.

Fermo restando che il cittadino non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, il medico è tenuto al rispetto delle D.A.T., che possono essere disattese in tutto o in parte dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale o sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione delle D.A.T., capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Qualora le D.A.T. non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le D.A.T. mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.

Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.

Il consenso informato della persona interdetta (art. 414 Codice Civile) è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l’interdetto ove possibile.

Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla stessa persona inabilitata.

Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in àmbito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno, ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.

Sulla base di quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 168 del 10-12-2019:

    • a partire dal 1° febbraio 2020, ai fini della trasmissione delle copie delle D.A.T. alla Banca dati nazionale, dovrà essere acquisito l'esplicito consenso del disponente, il quale, pertanto, dovrà essere informato di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 sulla privacy, noto anche come GDPR, relativo alla protezione dei dati personali;
    • a partire dal 31 gennaio 2020, il Comune dovrà trasmettere entro 60 giorni dall'attivazione della Banca dati nazionale delle D.A.T., al Ministero della Salute, al fine del loro inserimento in tale Banca dati, un elenco nominativo delle persone che hanno espresso dichiarazioni anticipate di trattamento antecedentemente alla realizzazione della Banca dati
    • entro il 31 luglio 2020, il Comune dovrà trasmettere al Ministero della Salute copie delle Dat dia disponenti di cui l'elenco precedente;
    • le copie delle D.A.T. depositate prima del 0-02-2020, da acquisire alla Banca dati nazionale entro il 31-07-2020, poiché prive di esplicito consenso del disponente, potranno, su richiesta dello stesso disponente, essere cancellate con le modalità previste dall’informativa resa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 per il trattamento dei dati raccolti nella Banca dati nazionale per le D.A.T.;

 

Modalità di consultazione delle D.A.T. registrate nella banca dati nazionale

Possono accedere ai servizi di consultazione delle D.A.T. registrate alla Banca Dati Nazionale, attraverso autenticazione Spid o Cns, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato, nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato a effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.

 

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