Autentiche, Copie conformi e Legalizzazioni
Ultima modifica 27 marzo 2023
Le autenticazioni di copie o documenti, le autentiche delle firme e la legalizzazione di foto viene effettuata dall'Ufficiale di Anagrafe, innanzi ad esso, mediante apposizione di proprio visto di conformità o autenticità così come stabilito nel D.P.R. 445/2000.
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Copia conforme all'originale
L'autenticazione di copia e documenti è l'attestazione di conformità, apposta da un pubblico Ufficiale autorizzato, che la copia è uguale all'originale. È possibile richiedere l'autenticazione di copia di documenti rilasciati sia da Pubbliche Amministrazioni che da privati.
- Esibire il documento originale e una fotocopia dello stesso, che riproduca integralmente e fedelmente l'originale senza omissioni.
- Esibire il prorpio documento di identità per l'apposizione del visto
- Assolvere l'imposta di bollo di € 16,00 ogni 4 facciate da dover autenticare
In alcuni casi è possibile autodichiarare che la copia è conforme all'originale ai sensi dell'articolo 19 del DPR 445/2000.
Autentica di Firma
L'autenticazione di firma è l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.
Le competenze in materia di autentica di sottoscrizione del funzionario incaricato dal Sindaco derivano da norme che gli attribuiscono precise e specifiche facoltà, egli può intervenire solo nei casi in cui la legge lo consente e per gli atti dalla stessa specificati:
- adozione internazionale di minori
- nomina difensore nei procedimenti giudiziari di natura penale
- autentica della firma del votante per l’elezioni degli organi degli ordini professionali
- autentica delle firme per i passaggi di proprietà di beni mobili registrati e rimorchi
- autentica della delega alla riscossione di benefici economici da parte di organi della Pubblica Amministrazione (esempio tipico la pensione).
Non possono essere autenticate firme apposte su documenti che non siano scritti in lingua italiana pertanto al documento in lingua straniera deve essere allegata idonea traduzione.
Per procedere con l'autentica della firma è necessario:
- Esibire il proprio documento di riconoscimento per l'apposizione del visto di autenticità
- Apporre dinnanzi al Pubblico Ufficiale incaricato la firma sul documento
- Assolvere l'imposta di bollo di € 16,00 ogni 4 firme da dover autenticare sullo stesso documento (esenzione prevista per adozione, concorsi pubblici, pensioni, altri casi rientranti nell'allegato B del D.P.R. 642/1972)
Autentica di Firma per passaggio di proprietà
Il D. Lgs. 223/2006 ha previsto che l'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni che riguardano i passaggi di proprietà dei beni mobili registrati (ad esempio gli autoveicoli e rimorchi, auto e moto, ecc…), può essere richiesta agli uffici comunali, oltre che al Pubblico Registro Automobilistico, all'ACI ed agli sportelli telematici dell'automobilista.
L’atto di vendita, di norma, deve essere redatto sul retro del certificato di proprietà, al riquadro T e firma solo il venditore. Il modello dovrà essere compilato a cura del cittadino; l'ufficio comunale provvede alla sola autenticazione.
Nel caso di veicoli sprovvisti del certificato di proprietà, deve essere redatto a cura degli interessati un atto di vendita, anche in questo caso l’ufficio comunale provvede alla sola autenticazione.
Con l’autenticazione della firma da parte degli uffici comunali, il passaggio di proprietà non è completato: successivamente ci si dovrà recare al PRA o all’ACI (anche presso una delegazione) per trascriverlo, e si dovrà pagare la relativa imposta.
La gratuità prevista dalla legge riguarda infatti solo l’attività di autenticazione della firma, soggetta però all'imposta di bollo.
Gli uffici comunali non sono competenti ad autenticare le firme sulle procure a vendere e sulle accettazioni di eredità.
Per il passaggio di proprietà delle imbarcazioni, che sono beni mobili registrati, il relativo titolo deve essere presentato all’Ufficio ove l’unità risulta iscritta nel termine di 60 giorni dalla data dell’atto, per il cambio di proprietà non è più necessario l’atto notarile infatti è stata semplificata la procedura consentendo anche agli uffici comunali di autenticare gli atti e le dichiarazioni relativi al trasferimento di proprietà o a eventuali diritti di garanzia (come un’ipoteca sul bene).
Autentica di firma casi particolari
Per l'autenticazione della firma occorre essere maggiorenne e capaci di intendere e di volere.
Minori: apposta da chi esercita la potestà o dal tutore.
Interdetti: apposta dal tutore.
Inabilitati e i minori emancipati: apposta dall'interessato con l'assistenza del curatore.
Chi non sa o non può firmare
Il cittadino che non sa firmare la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (per esempio, l'analfabeta) o non può fisicamente firmare queste dichiarazioni (per esempio, chi ha le mani paralizzate), può rendere tali dichiarazioni davanti a un pubblico ufficiale che si accerta dell'identità del dichiarante e attesta che le dichiarazioni sono state a lui rese dall'interessato, in presenza di un impedimento a firmare.
Chi è impossibilitato temporaneamente alla firma per ragioni di salute
Per il cittadino che si trova in una situazione di impedimento temporaneo a firmare, per ragioni connesse allo stato di salute (per esempio, persona vittima di incidente stradale), le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà sono rese dal coniuge, o in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. In questo caso, la firma del dichiarante deve necessariamente essere autenticata da un pubblico ufficiale, il quale si accerta dell'identità del dichiarante e del suo rapporto di parentela con la persona impossibilitata alla firma. All'interno della dichiarazione deve essere espressamente indicata anche l'esistenza dell'impedimento a firmare da parte dell'interessato.
Ipovedenti
In base alla Legge n. 18 del 3/2/1975 art. 3, per espressa richiesta della persona affetta da cecità, è ammessa ad assistere altra persona, nel compimento degli atti o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall'interessato, cui egli accordi la necessaria fiducia. La persona che presta assistenza nel compimento di un atto deve apporre su esso la propria firma, premettendo le parole "il testimone".
L'esistenza di una malattia mentale comporta la necessità di procedere all'inabilitazione o all'interdizione del soggetto, con conseguente azione avanti al giudice ordinario e nomina di curatore o di un tutore.
Le suddette disposizioni non possono essere applicate alle dichiarazioni fiscali.
Legalizzazione foto
La legalizzazione di fotografia è l’attestazione, da parte di un Pubblico Ufficiale, che un’immagine fotografica corrisponde alla persona dell’interessato.
La legalizzazione di fotografie per il rilascio dei documenti personali è emessa in esenzione dall'imposta di bollo, negli altri casi è soggetta all'imposta ai sensi del D.P.R. 642/1972.
Per legalizzare una foto occorre presentarsi personalmente con un valido documento di riconoscimento ed una fotografia formato tessera.
Possono chiedere la legalizzazione della foto sia i cittadini residenti sia i NON residenti.
Il minore deve essere accompagnato da entrambi i genitori muniti di documento di riconoscimento.