Dichiarazioni di morte e pratiche cimiteriali

Ultima modifica 29 marzo 2023

L’atto di morte viene redatto dall’ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, sia che si tratti di ospedale o casa di cura, sia che si tratti di abitazione privata o qualsiasi altro luogo. Quando il luogo del decesso non è identificabile con certezza, l’atto di morte sarà redatto dall’ufficiale di stato civile del comune in cui il cadavere è stato deposto.

Dichiarazione di morte

La dichiarazione di morte deve essere resa entro 24 ore dal fatto:

  • nel caso di morte in ospedale, in casa di cura o di riposo, in clinica o in altra struttura sarà il direttore, o un suo delegato, a trasmettere all’ufficiale di stato civile competente l’avviso di morte.
  • nel caso di morte in abitazione privata, o comunque in luoghi diversi da ospedali e similari, la dichiarazione di morte deve essere resa, sempre all’ufficiale di stato civile, dai congiunti o da una persona convivente con il defunto, da loro delegati o, in mancanza, da persone informate del fatto come, ad esempio, gli addetti delle imprese funebri.

Cimitero comunale

Il cimitero comunale sito in Loc. Imposto a Scarlino effettua i seguenti orari:

 

Le pratiche cimiteriali, il funzionamento ed i servizi ad esso connessi e la gestione del processo morte e cremazione sono regolati, oltre che dal D.P.R. 285/1990 e dalle leggi regionali in materia, dal regolamento comunale “Testo Unico di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali” approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 30-12-2022 (link)

Concessioni Cimiteriali

Per richiedere la concessione d'uso di un'are acimiteriale sarà necessario presentare apposito modulo di richiesta e procedere successivamente alla stipula ed alla firma del contratto di concessione d'uso della predetta area ai costi e per i tempi stabiliti nel regolamento comunale “Testo unico di poilizia mortuaria e servizi cimiteriali” approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 30-12-2022 e nel relativo tarrifario “Allegato A” dello stesso regolamento.

Per le inumazioni in campo comune non sono previsti contratti di concessione ma il solo pagamento della tariffa legata ai servizi cimiteriali connessi.

Inumazione e Tumulazione

Le sepolture per inumazione (seppellimento sotto terra) si distinguono in comuni e private:

    • sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento assegnate ogni qualvolta non sia richiesta sepoltura privata, non sono vincolate dalla stipula di un contratto di concessione, prevedono il solo pagamento della tariffa inerente i servizi connessi;
    • sono private le sepolture di durata superiore a quelle di 10 anni effettuate in aree in concessione, prevedono il pagamento della tariffa connessa.

Sono a sistema di tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti ossei o urne cinerarie in opere murarie (loculi, ossari, nicchie cinerarie, cappelle gentilizie), è prevista la stipula di un contratto di concessione ed il pagamento della tarriffa connessa al servizio richiesto.

Esumazioni ed estumulazioni

Le esumazioni ed estumulazioni si distingono in ordinarie, effettuate a partire dalla scadenza della concessione, e straordinarie se effettuate antecedentemente la scadenza della concessione.

Le operazioni ordinarie sono indette dal Sindaco con propria ordinanza, gli elenchi delle sepolture interessate sono esposti nella bacheca del Cimitero e sul sito istituzionale.

Nei cimiteri comunali il turno ordinario di inumazione in campo comune è pari a dieci anni.

Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie non prevedono pagamento di tariffe se non quello connesso ai servizi richiesti per la destinazione dei resti esumati, viceversa le straordinarie sono legate ad una specifica tariffa.

Le ossa esumate o estumulate verranno collocate nell'ssario comune eccetto in caso di specifica volontà manifestata dalla maggioranza assoluta dei parenti pari grado del defunto per specifica destinazione dei resti.

Trasporto, sepoltura, cremazione

Il trasporto di salma e resti ossei è regolato dal D.P.R. 285/1990, è autorizzato dal Sindaco previa istanza dell'interessato e prevede l'assolvimento dell'imposta di bollo pari ad € 16,00.

Il trasporto di ceneri non è soggetto a particolari prescrizioni.

La sepoltura deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile incaricato, non è soggetta ad imposta di bollo.

Per effettuare la cremazione di una salma occorre la volontà del defunto espressa in vita, in assenza di una espressione di volontà scritta il coniuge o, in assenza di questo, tutti i più prossimi congiunti del defunto, all'unanimità, possono riferire la volontà verbale del defunto di essere cremato.

Le ceneri possono essere tumulate in un' area cimiteriale, sparse in cinerario comune, conservate personalmente o disperse, è comunque necessaria la volontà espressa del defunto o dei parenti di primo grado (l'istanza e l'autorizzazioni sono esenti da imposta di bollo ad eccezione della dispersione).

 

Modulistica

Rinuncia diritto d'uso concessione cimiteriale ovvero voltura della concessione

Rinuncia diritto d'uso concessione cimiteriale

Rinuncia affidamento urna cineraria

Richiesta sepoltura in campo comune

Richiesta di autorizzazione alla cremazione

Richiesta di autorizzazione al trasporto ed alla cremazione

Richiesta destinazione inconsunti da campo comune

Richiesta conferimento ceneri cinerario comune

Richiesta concessione Loculi ed ossari cimiteriali

Richiesta autorizzazione trasporto resti ossei rinvenuti esumazione

Richiesta autorizzazione dispersione ceneri

Richiesta area per costruzione cappella

Richiesta affidamento ceneri

Manifestazione di volontà per cremazione

Dichiarazione parenti dispersione ceneri

Dichiarazione parenti affidamento urna

D.S.A.N. avvenuta dispersione


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