Giudici Popolari della Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello
In rapporto alla Giustizia, i Comuni svolgono tra l'altro funzioni per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello.
A questo riguardo, le attribuzioni dei Comuni in materia sono regolate dalla legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni e integrazioni.
In base a questa normativa, i Comuni devono formare gli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e dei giudici popolari di Corte di Assise di Appello, nei quali devono essere iscritti, d'ufficio o su domanda, coloro che possiedono i requisiti.
Il cittadino che presenta apposita richiesta indirizzata al Sindaco per l'inserimento nell'Albo dei Giudici Popolari può essere chiamato, a titolo obbligatorio ed a seguito di estrazione a sorte, a comporre le Corti di Assise e d'Assise d'Appello insieme ai due giudici togati partecipando alle udienze ed alle decisioni contenute nelle sentenze.
L'Albo viene aggiornato ogni due anni (anni dispari) dall'Ufficio comunale dal 1 aprile al 31 luglio e l'elenco così formato viene trasmesso al Tribunale competente per territorio per la successiva unificazione.
È possibile presentare domanda entro il termine specificato nell' apposito manifesto del Comune e solo se sono soddisfatti seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano e godere a pieno dei diritti civili e politici;
- età non iferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;
- diploma di scuola media inferiore per la Corte d'Assise e diploma di scuola media superiore per la Corte d'Assise d'Appello;
- non essere magistrati ed in generale funzionari di attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- non appartene alle forze armate dello Stato o a qualsiasi organo di Polizia in attività di servizio;
- non essere ministro di qualsiasi culto e religioso di qualsiasi congregazione.
Modulistica
- Domanda inserimento albo dei Giudici Popolari