Il revisore dei conti

Ultima modifica 26 luglio 2021

Ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs 267/00 (Testo Unico degli Enti Locali) nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale in carica tre anni. 

Le funzioni del revisore dei conti: 

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilanci;
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione ;
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto;
e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.

Il Comune di Scarlino con delibera C.C. n.6 del 31.03.2021 ha nominato il dottor Giuseppe Brogi revisore dei conti per il triennio 2021-2024.

Curriculum revisore


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot