Il revisore dei conti
Ultimo aggiornamento: 4 maggio 2024, 12:07
Ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs 267/00 (Testo Unico degli Enti Locali) nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale in carica tre anni.
Le funzioni del revisore dei conti:
a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilanci;
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione ;
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto;
e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.