Organizzazione viaggi occasionali
Ultima modifica 23 gennaio 2024
L’art. 98 della Legge Regionale Toscana n. 86 del 20/12/2016 prevede che l’organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque per gli enti pubblici e di due per le organizzazioni nell’arco di un anno solare e abbiano durata media non superiore a dieci giorni. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa e a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa al comune capoluogo della provincia di Grosseto specificando tra l’altro l’assenza di scopo di lucro dell’iniziativa, le generalità del responsabile e il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 11 del TULPS. La comunicazione con i relativi allegati dovrà pervenire almeno 7 giorni prima della data del viaggio occasionale alla PEC del Comune di Grosseto comune.grosseto@postacert.toscana.it utilizzando il modulo che potete scaricare su questa pagina.