Separazione e divorzio

Ultima modifica 29 marzo 2023

Con l'entrata in vigore del Decreto legge 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Procedura assistita da Legali

L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 novembre 2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Con l'entrata in vigore della stessa Legge i termini di separazione per pervenire al divorzio sono stati ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

    1. La procedura preve che l'accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica in caso di:
    • assenza di figli;
    • assenza di figli minori;
    • presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
    1. La procedura prevedere che l'accordo debba essere munito di autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica previa valutazione dell'interesse dei figli in caso di presenza di:
    • figli minori;
    • figli maggiorenni portatori di handicap gravi;
    • figli maggiorenni non autosufficienti;

Gli avvocati una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. Dovranno trasmettere l'accordo entro 10 giorni ai comuni di:

    • Celebrazione del matrimonio in forma civile;
    • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
    • Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).

L'accordo da inoltrare al Comune di Scarlino dovrà essere inviato dagli avvocati, previa apposizione della loro firma digitale, via pec.

Nel Caso gli avvocati non rispettassero il termine dei 10 giorni per la trassmissione dell'accordo, il Comune è tenuto a comminare una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 10.000,00.

Procedura innanzi all'U.S.C

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio dove l' assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

    • Celebrazione del matrimonio in forma civile;
    • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
    • Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
    • Residenza di uno dei coniugi.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:

    • NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti;
    • L'accordo non debba contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es. uso della casa coniugale, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti);

Nei casi ed alle condizioni di cui sopra i cniugi potranno inoltre dichiarare congiuntamente di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:

    • attribuzione dell'assegno priodico;
    • revoca dell'assegno;
    • revisione quantitativa dell'assegno;

Si rappresenta che NON è possibile pattuire innanzi all'U.S.C. La previsione della correspondione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. Una tantum)

Fasi dell'accordo:

    • prenotazione di appuntamento;
    • il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile e dovranno consegnare la ricevuta di versamento di Euro 16,00;
    • entrambi i coniugi dovranno altresì presentare, debitamente compilata, la dichiarazione sostitutiva di certificazione;
    • nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
    • l'Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
    • nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto; (La predetta data non potrà essere modificata, pertanto capo uno dei dichiaranti non possa presentarli sarà considerato come mancata conferma dell'accordo)
    • La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
    • La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.

Modifiche alle condizioni di separazione o di divorzio, riconciliazione

I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi, in decreti di omologa dei verbali di separazione o in sentenze, rivolgendosi, per la negoziazione assistita, ad uno studio legale.

I coniugi possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, ma firmando una dichiarazione davanti all’Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell’art. 157 del C.C.. Al momento della dichiarazione i coniugi dovranno specificare la data cui è avvenuta la riconciliazione, che può anche essere anteriore alla data della stesura dell'atto di riconciliazione.

L'espressa dichiarazione di riconciliazione, da parte di entrambi i coniugi, può avvenire davanti all'Ufficiale di Stato Civile nel Comune dove è avvenuto il matrimonio o nel Comune di residenza se coincide con il Comune di residenza di uno degli sposi al momento del matrimonio (presso il quale sia stata fatta la trascrizione del relativo atto).

Divorzi in tribunale o all'estero

  • Tribunale italiano

Il Tribunale procedente d'ufficio invierà la sentenza ai comuni in cui è stato registrato il matrimonio;

  • Trascrizione divorzio estero:

Per essere efficace la sentenza di divorzio estera deve essere trascritta in Italia (presentata in originale con allegata traduzione timbro legalizzato o Apostille), l'istanza può essere presentata direttamente dall'interessato o inviata d'Ufficio dal consolato o dall'ambasciata di riferimento;

  • Trascrizione divorzio avvenuto in paesi U.E.:

L'interessato deve presentare apposito modello predisposto dal regolamento CE 2201/03, di cui all'art. 39, compilato dalle autorità estere.

Modulistica

 

 


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