TARI

Ultima modifica 27 giugno 2022

La legge n. 27.12.2019 n. 160 ha abolito, a decorrere dall'1 gennaio 2020, la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti che rimane disciplinata dalla Legge 27.12.2013 n. 147 commi da 639 a 705 e dal regolamento TARI.


CHI DEVE PAGARE LA TARI
Tutti coloro che possiedono, occupano o detengano a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nel territorio comunale, devono pagare la TARI. L’obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

DICHIARAZIONI DI OCCUPAZIONE, CONDUZIONE, CESSAZIONE, VARIAZIONE LOCAZIONI/SUPERFICI

La dichiarazione TARI deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo:
- quando si abbia inizio, variazione o cessazione del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte;
- per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal vigente Regolamento e nel caso di perdita dei requisiti per usufruire di tali agevolazioni;
- nel caso di coabitazione: in presenza di più nuclei familiari in un’unica abitazione, l’intestatario di utenza TARI ha l’obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l’unità immobiliare.
La dichiarazione TARI NON deve essere presentata:
- in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali;
- in assenza di variazione delle superfici già dichiarate o accertate ai fini dell’applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.


PAGAMENTO DELLA TASSA
L'ufficio Tributi invierà ai contribuenti un avviso di pagamento con allegato il modello F24 precompilato con l'importo da versare. Il contribuente è tenuto a verificare la correttezza dei dati contenuti nell'avviso di pagamento, provvedendo a comunicare eventuali discordanze per l'aggiornamento della propria situazione tributaria.
La mancata ricezione di tale avviso non esula il contribuente dall'obbligazione tributaria, pertanto chi non ricevesse tale avviso è invitato a rivolgersi all'ufficio per verificare la propria situazione.
Il pagamento del tributo è previsto in 4 rate alle scadenze previste dal Regolamento comunale.
Il Comune provvederà all’invio delle prime tre rate in acconto, in misura complessivamente non superiore al 75% dell’importo dovuto per l'intero anno applicando le tariffe vigenti nell’anno precedente. Il versamento dell’ultima rata, a conguaglio, sarà calcolato sulla base delle tariffe approvate per l’anno di competenza, al netto di quanto già richiesto in acconto. 

Per sostenere le famiglie e le imprese di Scarlino, l’Amministrazione comunale ha deciso di spostare da fine maggio a fine luglio la scadenza della prima rata della Tari, l'imposta sui rifiuti. I pagamenti dovranno quindi essere fatti entro il 31 luglio (la prima rata o il pagamento in un'unica soluzione), il 30 settembre, il 30 novembre e il 31 dicembre


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