VOTO ASSISTITO

Ultima modifica 7 settembre 2020

Gli elettori affetti da grave infermità fisica che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto, per cui avranno sempre bisogno dell’assistenza di un altro elettore per votare, possono richiedere al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali l’annotazione permanente del diritto di voto assistito mediante apposizione di un timbro sulla tessera elettorale, nel rispetto delle disposizioni vigenti (legge n.17 del 5 febbraio 2003).

Sono da considerarsi elettori affetti da grave infermità i cittadini:

  • non vedenti
  • amputati delle mani
  • affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità riconducibile esclusivamente alla capacità visiva oppure al movimento degli arti superiori, tale da non consentire l’autonoma espressione del diritto di voto.

 

È facoltà degli elettori che si trovano in tali condizioni richiedere che il Comune di iscrizione annoti sulla tessera elettorale personale, valida per diciotto elezioni, il diritto al voto assistito, attraverso l’apposizione di un timbro, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale.

La richiesta, presentata al servizio elettorale del Comune, deve essere corredata da documentazione, quale:

  • per i non vedenti, il libretto nominativo di pensione attualmente rilasciato dall’Inps o, in passato, rilasciato dal ministero dell’Interno – Direzione generale dei servizi civili o della Prefettura quando all’interno del libretto è riportata la categoria “Ciechi civili” ed un numero attestante la cecità assoluta del titolare del libretto (e cioè uno dei seguenti numeri di codice o fascia: 05,06,07,10,11,15,18,19)
  • per le categorie dei “Ciechi di guerra” è sufficiente esibire il certificato di pensione Modello 69 rilasciato dal ministero del Tesoro o la determinazione sostitutiva del certificato di pensione Modello 69 rilasciata dal Dipartimento provinciale dell’economia e delle finanze
  • per le altre categorie è necessaria la certificazione medica rilasciata dal funzionario medico designato dall’azienda sanitaria che attesti espressamente che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore. Viceversa, quando non sia effettuata detta annotazione, oppure quando l’impedimento non sia evidente, o quando la predetta grave infermità fisica sia temporanea, la documentazione sopra indicata dovrà essere esibita al presidente del seggio elettorale in occasione di ogni singola consultazione. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

 

Questi elettori possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito e sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto il compito.

L’articolo 29 della legge n.104 del 5 febbraio 1992, detta alcune norme per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori portatori di handicap, sempre che gli stessi siano impossibilitati a esercitare autonomamente il diritto di voto. Tali devono intendersi anche i portatori di handicap di natura psichica allorché la loro condizione comporti, conseguentemente, anche una menomazione fisica incidente sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.


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