VOTO PER GLI ELETTORI NON DEAMBULANTI
Ultima modifica 7 settembre 2020
In base alla legge n.15 del 15 gennaio 1991, gli elettori non deambulanti, se iscritti a votare in un seggio elettorale non accessibile, possono esercitare il diritto di voto in un’altra sezione del Comune che si trovi in una sede priva di barriere architettoniche e che abbia adeguate caratteristiche di accessibilità. A tal proposito, sono allestite le sezioni 2 e 3 nell’edificio comunale all’ex scuola De Amicis in viale Matteotti n. 14 a Scarlino Scalo.
L’elettore non deambulante deve esibire al presidente del seggio prescelto, unitamente alla tessera elettorale personale, un’attestazione medica di “impossibilità o capacità gravemente ridotta di deambulazione”, rilasciata gratuitamente dai medici dell’azienda sanitaria anche in precedenza o per altri scopi, o presentando semplicemente la copia autentica della patente di guida speciale.