Descrizione
In base all’articolo 98 della legge regionale n.86 del 20/12/2016, l’organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque per gli enti pubblici e di due per le organizzazioni nell’arco di un anno solare e abbiano durata media non superiore a dieci giorni. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa e a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa al comune capoluogo della provincia di Grosseto specificando tra l’altro l’assenza di scopo di lucro dell’iniziativa, le generalità del responsabile e il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 11 del Tulps. La comunicazione con i relativi allegati dovrà pervenire almeno 7 giorni prima della data del viaggio occasionale alla pec del Comune di Grosseto comune.grosseto@postacert.toscana.it.
Contenuti correlati
- Avviso biblioteca
- Modifiche temporanee alla viabilità in via Citerni
- Propaganda elettorale
- Scadenza Carte di Identità rilasciate su modello cartaceo
- Acquisizione preventiva disponibilità a svolgere funzioni di Scrutatore e/o Presidente di Seggio Elettorale
- Chiusura anticipata Uffici Comunali
- Referendum 22-23 marzo 2026: Opzione di voto per elettori temporaneamente all'estero
- Sciopero del personale scolastico: informazioni sul servizio di trasporto
- Venerdì 12 dicembre sciopero
- Venerdì 28 novembre sciopero
Ultimo aggiornamento: 25 gennaio 2024, 16:13