IMU
Ultima modifica 14 giugno 2023
A decorrere dall'1 gennaio 2020, l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di Bilancio 2020)
Il presupposto dell'imposta è dato dal possesso di immobili (comma 740), vale a dire di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, così come definiti dal comma 741.
CHI DEVE PAGARE L’IMPOSTA
Soggetto passivo dell’imposta, tenuto al pagamento e alle dichiarazioni previste dalla legge, è:
• il proprietario
• il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie (comma 743)
• il locatario di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in leasing dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata
• il coniuge superstite
• l'erede con diritto di abitazione
• il concessionario di aree demaniali
• il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli
L'imposta, tuttavia, non si applica alle abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici)
OGGETTO DELL'IMPOSTA
Sono soggetti a IMU:
• i fabbricati già iscritti (e quelli che devono ancora essere iscritti) al catasto edilizio urbano, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se precedente, dal momento in cui il fabbricato è utilizzato;
• le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi; n.b.: sono considerati inedificabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, utilizzati per l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, silvicoltura, funghicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
• i terreni agricoli;
• i terreni incolti e quelli coltivati in modo non imprenditoriale.
COME E QUANDO PAGARE
I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Il versamento deve essere eseguito utilizzando il Modello F24.
I versamenti dell’IMU tramite il modello F24 devono essere effettuati utilizzando i codici tributo di seguito elencati:
- “3912” denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE”;
- “3913” denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;
- “3914” denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
- “3916” denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;
- “3918” denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
- “3923” denominato “IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
- “3924” denominato “IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
- “3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;
- “3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.
- “3939” denominato “IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - COMUNE”.
IMPORTANTE
Si mette a disposizione del contribuente il sistema standard di ANUTEL per il calcolo degli importi dovuti a titolo IMU. Si prega, prima di utilizzare il calcolatore automatico, di controllare le aliquote con la delibera di approvazione ed eventualmente riportare nella rispettiva casella l'aliquota corretta (es. nella categoria altri immobili, per le pertinenze C02, C06 e C07 riportare l'aliquota 9.8)
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DOCUMENTAZIONE
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- Istanza di rateizzazione avvisi di accertamento tributi comunali
Delibera di approvazione valori di riferimento aree edificabili (G.M. 27/2021)
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